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Rapporti tra VideoSorveglianza e Privacy PDF Stampa E-mail
Elettronica a portata di Mano!
Scritto da Administrator   

Si parla di un milione di telecamere - spia che ci riprendono senza che noi ce ne accorgiamo. Per la strada, nelle banche, nei supermercati e negli uffici il "Grande fratello" ci osserva.
Sino all'intervento del Garante che nel dicembre 2000 ha fissato le norme sulla videosorveglianza non c'è stato limite alla interferenza nella nostra sfera privata. Il Garante ha dichiarato: "l'uso di tecnologie e di controlli è legittimo e può essere utilizzato per ragioni , ad esempio, di sicurezza, ma all'estensione dell'uso di questi mezzi deve corrispondere un'estensione proporzionale dei diritti per i cittadini".
L'Autorità rappresentata da Stefano Rodotà ha emanato un decalogo finalizzato ad evitare l'abuso delle telecamere; dieci sono le regole che dovranno essere rispettate da chiunque faccia uso di sistemi, reti e impianti di sorveglianza.

Innanzitutto, la prima regola del decalogo impone di chiarire gli scopi che si intendono perseguire con l'impianto di videosorveglianza: scopi che devono essere "determinati, espliciti, legittimi". Inoltre i cittadini devono essere informati della presenza delle telecamere.
L'obbligo di informativa è previsto dall'art. 10 della Legge sulla privacy (L.675/96).
Quando si entra in un negozio, in un supermercato o in una banca, si dovrà pertanto fare attenzione ai cartelli esposti all'ingresso. Se gli stessi informano della presenza di telecamere, chi entra nel negozio non potrà lamentare di essere stato ripreso.
L'accesso viene, infatti, considerato un comportamento concludente.
Nessun consenso verbale o scritto verrà pertanto richiesto.
Altro è il problema relativo all'utilizzo dei dati che dovrà rispettare la finalità per cui sono stati raccolti. Se, infatti, nell'informativa si dichiara che la telecamera è stata installata per prevenire i furti, i dati non potranno essere utilizzati ad esempio per studiare le abitudini di spesa dei consumatori (a tal proposito, è stata presentata di recente una denuncia delle associazioni dei consumatori contro la prassi della vendita di videocassette a società di consulenza esterna - è il c.d. "direct marketing").
Quanto alle modalità delle riprese: sono vietati i primi piani, le immagini "dettagliate o ingrandite", vanno registrati solo quei dati che sono "indispensabili" rispetto agli scopi perseguiti.
Andrà quindi "limitato l'angolo visuale delle riprese". Dovrà poi essere stabilito con precisione il tempo entro il quale i filmati andranno distrutti. Unica deroga, la possibilità di conservare le registrazioni "in relazione a illeciti", o nel caso di indagini giudiziarie o di polizia.
Nessuna eccezione invece nel caso di dati registrati per la rilevazione degli accessi dei veicoli nei centri storici: le immagini potranno essere conservate solo "per il periodo necessario alla contestazione delle infrazioni".
Nessun limite per chi svolge indagini giudiziarie o di polizia.
Il decalogo non tocca gli impianti di videosorveglianza privati dedicati "esclusivamente" alla sicurezza personale (ad esempio al controllo dell'accesso dell'abitazione). In questo caso sono solo due gli obblighi da osservare: le immagini devono essere limitate "al solo spazio antistante l'accesso" e non devono essere diffuse.
Le sanzioni per chi non ottempera alle indicazione del garante: la legge 675/96 già prevedeva all'art. 39 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire tre milioni. Nei casi più gravi, il garante potrà disporre il blocco dei sistemi di ripresa; inoltre, l'eventuale "trattamento illecito di dati personali" è punibile con la reclusione fino a due anni ex art. 35 della stessa L. 675/96.
Per i luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le sanzioni penali previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 38 L. 300/70).
La tutela del cittadino: chi ritenga violata la propria privacy potrà innanzitutto rivolgersi a chi lo ha "sorvegliato" chiedendo di sapere, ad esempio, se ha dati che lo riguardano, se gli stessi vengono conservati o sono stati cancellati ovvero la finalità del trattamento. Se non riceve risposte o queste ultime sono insoddisfacenti, allora può inviare una segnalazione al Garante o una interrogazione formale a cui il Garante è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Il Garante potrà inviare un'ispezione e comminare le sanzioni previste dalla legge, ma anche intervenire in modo più incisivo bloccando il trattamento dei dati e chiedendo che sia rispettata la legge. Se il soggetto non adempie, potrà incorrere anche in sanzioni penali che sono competenza dell'autorità giudiziaria. Resta ferma la possibilità per il cittadino di denunciare in sede penale l'eventuale illecito trattamento dei propri dati personali.

 
IL DECALOGO DEL GARANTE


1) Tutti gli interessati devono determinare esattamente le finalità perseguite attraverso la videosorveglianza e verificarne la liceità in base alle norme vigenti. Se l'attività è svolta in presenza di un pericolo concreto o per la prevenzione di specifici reati, occorre rispettare le competenze che le leggi assegnano per tali fini solo a determinate amministrazioni pubbliche, prevedendo che alle informazioni raccolte possano accedere solo queste amministrazioni.

2) Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi (articolo 9, comma 1, lett. a) e b), legge 675/1998).

3) Nei casi in cui la legge impone la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati da determinati soggetti (articolo 7 legge 675/1996), questi devono indicare fra le modalità di trattamento anche la raccolta di informazioni mediante apparecchiature di videosorveglianza. Non è prevista alcuna altra forma di specifica comunicazione o richiesta di autorizzazione al Garante.

4) Si devono fornire alle persone che possono essere riprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, che avvertano della presenza di impianti di videosorveglianza, fornendo anche le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675/1996. Ciò è tanto più necessario quando le apparecchiature non siano immediatamente visibili.
5) Occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo (articolo 4 legge 300/1970).

6) Occorre rispettare i princìpi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabili - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.

7) Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

8) Occorre designare per iscritto i soggetti - responsabili e incaricati del trattamento dei dati (artt. 8 e 19 della legge 675/1996) - che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, avendo cura che essi accedano ai soli dati personali strettamente necessari e vietando rigorosamente l'accesso di altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

9) I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

10) I particolari impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nel d.P.R. 250/1999. È altresì necessario che la relativa documentazione sia conservata per il solo periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e che ad essa si possa inoltre accedere solo a fini di indagine giudiziaria o di polizia.